
Il Viminale ha emanato una circolare in cui specifica che si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione anche se queste si trovano collocate fuori Regione, ma le “seconde case” coincidono con l’abitazione?
A seguito delle misure contenute nell’ultimo Dpcm emanato per far fronte al prorogarsi del contagio da Covid-19 in Italia, il Viminale ha inviato ai prefetti una nuova circolare interpretativa (riferita al decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 e del Dpcm 14 gennaio 2021) che chiarisce che lo spostamento verso altri territori (in zona rossa, arancione, gialla) è concesso solo per situazioni di necessità, lavoro o salute, o se si deve rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Ma in quest’ultimo termine rientrano immobili affittati per breve tempo o multiproprietà? Si va verso ordinanze regionali ad hoc.
Il documento (in allegato a fondo articolo) è molto rilevante perché toglie tutti i dubbi su alcuni elementi della nuova stretta, decisa dal governo per arginare la diffusione del virus sul territorio italiano. I punti di domanda riguardavano soprattutto gli spostamenti fuori Regione verso le cosiddette “seconde case”: si può andare nelle seconde case fuori regione? Non c’è un divieto espresso, ma nemmeno un chiaro via libera. O meglio, l’interpretazione secondo cui sarebbe possibile raggiungere una “seconda casa” fuori dalla Regione senza una “situazione di necessità”, pare – per l’appunto – un’interpretazione: perché di seconde case non v’è traccia, ma l’omissione può essere considerata significativa.
Nuovo Dpcm: spostamenti fuori regione cosa cambia davvero
Sugli spostamenti si dice semplicemente altro, ovvero che è “sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative”, ovvero come ormai sappiamo a memoria, “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute“. Si ricorda poi come è sempre stato finora, anche prima durante e dopo le ultime festività natalizie, che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, – si legge sempre nella circolare – gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso””.
Circolare Viminale: rebus “seconde case” e abitazione
Insomma, si può viaggiare fuori regione? E’ concesso se giustificato da situazioni di necessità, lavoro o salute, o se si deve rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Riferimenti alle seconde case proprio non ve ne sono. La novità nella circolare del Viminale di ieri è proprio quella, a differenza di quanto ipotizzato da indiscrezioni di stampa nei giorni passati. Si può – semplicemente – sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione anche se queste si trovano collocate fuori Regione. Qualche esempio: se sono domiciliato a Torino per lavoro, nel fine settimana posso tornare alla residenza a Milano, così come alla mia “abitazione”, espressione questa il cui concetto giuridicamente è rimasto indefinito sino a quando il governo non ne ha tratteggiato i contorni nelle precedenti Faq. Possibile però ampliare i confini del concetto di “abitazione”, in precedenza definito dal governo per l’appunto come “il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità” o “con abituale periodicità e frequenza”, con una “seconda casa” usata episodicamente per le vacanze (cioè per comprovate esigenze di turismo).
La circolare ai prefetti ribadisce quindi che è sempre consentito il rientro alla residenza, al domicilio ed all’abitazione, anche fuori Regione. Far coincidere “abitazione” con “seconda casa” non sembra corretto, anche se – mettendosi nei panni di chi i controlli li dovrà fare – venirne a capo non sarà affatto semplice perché la differenza può essere più sfumata di quanto appaia in un primo momento: immobili affittati per breve tempo o multiproprietà fuori-regione rientrano tra le abitazioni? La mancata chiarezza sulla questione è stata sollevata anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani (Pd). “Voglio vedere e approfondire le fonti normative” ha detto, annunciando un’ordinanza per una stretta: chi ha la seconda casa nella Regione e viene da fuori potrà andarci solo a patto che abbia il medico di famiglia in Toscana. Altre Regioni potrebbero prendere esempio.
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Il fatto che non venga più fatto esplicito riferimento alle seconde case tra le destinazioni vietate, a differenza che in passato (come la circolare di inizio gennaio), è un via libera? Non sono espressamente vietati spostamenti verso le seconde case dopo l’ultimo Dpcm. Questo è un dato di partenza. Poi le interpretazioni possono essere varie.
Nuovo Dpcm: le altre novità per la zona gialla
La circolare evidenzia come il nuovo Dpcm abbia introdotto alcuni significativi elementi di novità per la zona gialla: viene ampliato ulteriormente “l’ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie”.
Il Dpcm, riguarda poi l’asporto di cibi e bevande. Infatti, si legge nella circolare ai prefetti, “in relazione all’esigenza di prevenire gli assembramenti, l’asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)”.
Si ricorda poi che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, finora sospeso, “viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre”.