Il Tribunale di Forlì dà ragione alla FP CGIL sul diritto di assemblea per il referendum

L’Agenzia delle Entrate ha perso anche la fase di opposizione e la sentenza n. 318/2026 del Tribunale di Forlì ha confermato a pieno titolo il decreto dello scorso giugno, ribadendo l’illegittimità del comportamento tenuto dall’ente nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori. La vicenda trae origine dai fatti dello scorso marzo, quando la FP CGIL di Forlì Cesena aveva programmato due assemblee all’interno delle sedi territoriali dell’Agenzia per affrontare sia le novità relative al rinnovo contrattuale, sia le motivazioni sul no al referendum sulla riforma della giustizia. In quella circostanza la direzione si era opposta al concedere gli spazi, motivando il divieto con l’assunto che i quesiti sulla magistratura non rientrassero tra le tematiche di interesse strettamente lavorativo o sindacale.

I giudici hanno rigettato l’impostazione dell’amministrazione, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio. Il verdetto stabilisce un paletto chiaro in materia di diritti: la nozione di materie di interesse sindacale e del lavoro sancita dallo Statuto dei Lavoratori non può essere interpretata in modo restrittivo o limitata alle sole dinamiche interne all’ufficio. Di conseguenza, il datore di lavoro non ha alcuna facoltà di esprimere pareri preventivi o esercitare forme di filtro sull’ordine del giorno stabilito in autonomia dalle sigle sindacali.

Sulla decisione si è espresso Fabio De Santis, Segretario Generale della FP CGIL Forlì Cesena, definendo la pronuncia una vittoria di civiltà giuridica che rafforza la libertà nei luoghi di lavoro. De Santis ha rimarcato come nessuna amministrazione possa pretendere di censurare gli argomenti di confronto dei dipendenti o limitare gli spazi di democrazia e partecipazione.

Sulla stessa linea il legale che ha patrocinato il sindacato, l’avvocato Guido Reni del Foro di Bologna, il quale ha sottolineato come la sentenza abbia applicato in modo ineccepibile i principi costituzionali di autonomia sindacale. Il legale ha inoltre ricordato come la linea interpretativa sostenuta sia stata confermata nel corso dei mesi anche da pronunce analoghe dei Tribunali di Civitavecchia e Latina.