
Prima si presenta il reclamo all’operatore poi si tenta la conciliazione. Se va male si passa dal giudice ordinario
Se lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ci ha fornito maggiori opportunità di vita e lavorative, esso ha però reso sempre più difficili i rapporti con coloro che gestiscono tale sistema, ossia gli operatori di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv). Pertanto, quando contattare il call center del proprio fornitore è impresa ardua e/o mandare un reclamo non è sufficiente per risolvere le incomprensioni, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria è obbligatorio rivolgersi al Co.re.com per attivare la procedura di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è un procedimento finalizzato ad agevolare l’accesso alla giustizia in materia di comunicazione elettroniche ed è disciplinato dal Regolamento di procedura approvato con la Delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e dalla Delibera 353/19/CONS che ha introdotto la procedura telematica tramite piattaforma Conciliaweb.
Come avviare un procedimento di conciliazione tramite la piattaforma ConciliaWeb
L’utente (cittadino, singolo o associato, persone giuridiche, Pubbliche amministrazioni) che ritiene di essere vittima della violazione di un proprio diritto in materia di telecomunicazioni, deve, in primis, presentare un reclamo formale all’operatore seguendo le modalità previste e indicate sul retro della fattura. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere rigettato e/o non riscontrato, entro 45 giorni, prima di adire l’Autorità Giudiziaria l’utente ha l’obbligo di promuovere un tentativo di conciliazione presso il Co.re.com competente territorialmente ovvero dinanzi agli Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in base al Dlgs 28/2010. A partire dal 1° marzo 2021, per avviare un procedimento nei confronti di uno o più operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma ConciliaWeb, l’utente potrà creare il proprio account accedendo con le credenziali SPID ovvero, se dotato di CIE, utilizzando il sistema di identificazione “Entra con CIE”. I medesimi, hanno, altresì, la facoltà di presentare le proprie istanze e gestire la relativa procedura per il tramite di un Soggetto accreditato (Avvocato e/o Associazione di consumatori).
Le fasi del procedimento
La piattaforma ConciliaWeb, a seguito della registrazione dell’istanza, notifica alle parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Se le parti raggiungono un accordo transattivo tramite la procedura di negoziazione viene rilasciata un’attestazione dell’accordo raggiunto e il procedimento è archiviato. In virtù della materia del contendere le conciliazioni si differenziano in:
– conciliazione in udienza: si svolge preferibilmente in web conference, tramite accesso alla stanza virtuale riservata (virtual room), ovvero mediante altre modalità di comunicazione a distanza;
– conciliazione semplificata: avviene mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore.
Esito del tentativo di conciliazione
Il tentativo di conciliazione si può concludere con un verbale di: mancata comparizione dell’istante e/o della parte convenuta; mancato accordo; accordo. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del 1995.
Cosa fare in caso di mancato accordo
Nell’ipotesi in cui non si riesce a trovare un accordo in fase di conciliazione, l’utente, sempre tramite la piattaforma conciliaWeb, può attivare la procedura di definizione amministrativa della controversia.