Cambia la tassa sulla pubblicità

Riunite 5 imposte in un unico canone ma ogni Comune andrà per la sua strada e per le imprese saranno solo complicazioni

Comune che vai, tassa sulla pubblicità o sull’occupazione di suolo che trovi. Dal 1° gennaio 2021, infatti, è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) che accorpa tutte quelle precedenti in materia, accentrandole in un’unica imposta e istituisce il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Sulla carta un’operazione che semplifica, in quanto accorpa, ma poi lasciando a ciascun Comune la possibilità di disciplinarla si creerà una situazione in cui ciascun comune – esattamente come accade per il famigerato Rue, regolamento urbanistico edilizio – avrà le sue regole e si creerà un ginepraio inestricabile per l’utente. E in un paese alla deriva lacerato dal Covid, giunge un ulteriore mazzata sulle piccole e medie imprese con regolamenti tutti diversi fra loro in quanto ogni comune non vuole rinunciare agli spazi lasciati dalla legge per personalizzare anche in chiave politica i propri regolamenti! In un Italia stremata dalle ingiustizie, affossata dall’incompetenza, anziché predisporre un  unico regolamento Cup valido ovunque hanno il sopravvento le necessità della politica di ritagliarsi sempre nuovi spazi di mediazione anziché semplificare la vita alle imprese. Di fatto avevamo avevamo 3 imposte e ora per “semplificare” avremo 7.904 regolamenti, tanti quanti sono i comuni italiani. Infatti, al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario. Il pagamento del canone viene richiesto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti e non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. Peraltro, il  Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Le imposte sostituite

Ma partiamo dalle origini. Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) viene istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo: le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, i seguenti tributi: TOSAP, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; COSAP, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; ICPDPA, imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; CIMP,  canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Natura patrimoniale del canone

Il primo elemento rilevante del nuovo canone è che non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. E potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria senza la possibilità di emettere avvisi di accertamento (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate) ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti ma è possibile variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

I messaggi pubblicitari colpiti

Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati. Esso si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Chi deve pagare

È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Inoltre è obbligato il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Come si determina il canone

Il canone si determina in base alla “superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di  esercizio. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto. La determinazione delle tariffe avviene, tra l’altro, in base a: classificazione delle strade, superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, durata della diffusione del messaggio pubblicitario, valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività.