Da oggi possibile regolarizzare i lavoratori stranieri entro il 15 luglio

La sanatoria costa 500 euro al datore di lavoro

A partire da oggi ed entro le ore 22 del 15 luglio andranno presentate le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interministeriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che spiega la procedura e dettaglia i requisiti richiesti per il buon esito della procedura.

I settori interessati

La sanatoria interessa tre settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario. L’attivazione da parte del datore di lavoro o da parte del lavoratore.

L’attivazione del datore di lavoro

Per quanto concerne il primo binario, le istanze di assunzione dei lavoratori stranieri dovranno essere presentate solo con modalità informatiche dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio sull’applicativo all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione. I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, presenteranno istanza telematica all’Inps, sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina presente su www.inps.it. L’emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà determinato in futuro. Proprio ieri le Entrate hanno istituito, con la risoluzione n. 27/E, i codici tributo per il versamento, tramite F24 dei contributi forfettari.

L’attivazione del cittadino straniero

Il secondo canale viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate, sempre nel citato arco temporale, direttamente alla Questura. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro.

L’articolo 7 del decreto elenca la documentazione ritenuta valida per la dimostrazione di un rapporto di lavoro intercorso in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, ossia: la certificazione rilasciata dal competente Centro per l’impiego attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa, contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPa stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e MyInps, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico e, infine, qualsiasi corrispondenza cartacea tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore, sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell’attività lavorativa. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui. Se la dichiarazione di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.