Michelangelo, dettaglio della Creazione di Adamo (Cappella Sistina)

La Corte di appello di Milano interviene su problematiche frequenti nel mondo delle compravendite di beni artistici

Per un antiquario o un gallerista, l’assenza di un certificato di autenticità dell’opera venduta non significa mettere in vendita un falso, così come non basta il sospetto dell’illecita provenienza ma servono dati di fatto inequivoci che la comprovano. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto un gallerista milanese, assolto dalla Corte d’Appello di Milano (sulla base della sentenza n.7148 del 3 novembre 2021) dall’accusa di ricettazione del dipinto «Study for Homage to the Square», apparentemente attribuito a Josef Albers, ha riaffermato alcuni principi generali sulla configurabilità del delitto di ricettazione (articolo 518-quater del Codice penale); un reato che prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1.032 a 15mila euro, per chi «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare». Una fattispecie  che si potrebbe integrare anche per quei galleristi che mettono in commercio come autentica un’opera d’arte in realtà contraffatta; un caso in cui si  potrebbe dover rispondere di ricettazione, pur non avendo avuto alcun ruolo nell’attività di falsificazione. Peraltro, ex articolo 64 del decreto legislativo 42/2004 resta fermo l’obbligo, in capo ai venditori di opere d’arte, di consegnare all’acquirente la “documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime”. Ma non sempre la storia degli oggetti è tracciabile e, proprio su questo aspetto, come si può leggere in maniera approfondita su Il giornale dell’arte del 25 gennaio scorso,  i giudici milanesi hanno preso atto della “peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall’incertezza intrinseca della sua esatta identità e provenienza», chiarendo, proprio, come sia “ricorrente l’ipotesi in cui il possessore dell’opera asseritamente contraffatta non abbia nella propria disponibilità alcuna documentazione che certifichi la lecita provenienza del bene”. La Corte d’Appello di Milano ha precisato che la mancanza di un certificato di autenticità non conduce automaticamente a ritenere contraffatta l’opera. Non solo, l’eventuale documento che ne dovesse, invece, attestare l’autenticità può essere contestato, dal momento che “il parere di un esperto, indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in discussione da altro esperto o consulente”. Infine, anche il giudizio di non autenticità (da chiunque espresso) non è “sufficiente per ritenere il quadro contraffatto e, dunque, per sostenere una condanna per il reato di ricettazione nei confronti di chi sia stato trovato in possesso dell’opera avendola messa in vendita senza certificato di autenticità”. Inoltre il semplice sospetto della provenienza delittuosa del bene non basta per integrare il reato di ricettazione, ma occorrono “dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza”; detto altrimenti, serve qualcosa in più di un semplice sospetto. Detto questo, rimane comunque imprescindibile, per tutti gli operatori coinvolti (persone fisiche e giuridiche) nel settore dell’arte, “un rigoroso accertamento – come si può leggere nell’articolo citato – circa l’autenticità e la provenienza delle opere che circolano all’interno del mercato, nonché la raccolta documentale di tutte le informazioni disponibili, in modo tale da escludere, anche nell’eventuale sede processuale, la consapevolezza di una presunta provenienza illecita del bene”.